sabato 11 giugno 2011

Accertamenti esecutivi e relativa sospensione

In sede di conversione in Legge del cd. "Decreto Sviluppo" (D.L. 70/2011) la discussoine si sta concentrando sulla disposizione riguardante la sospensione della riscossione dell'accertamento fiscale immediatamente esecutivo (art. 7 c. 2 lett. n) in vigore dal 1° Luglio 2011; nelle intenzioni del Legislatore dovrebbe essere apposto un termine (120 giorni, 210 giorni o altro?) alla eventuale sospensione concessa dal Giudice. Qualunque limitazione alla durata della sospensione dipendente da adempimenti sottratti alla disponibiliità del Contribuente, oltre ad essere costituzionalmente illegittima quantomeno per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), sarebbe comunque del tutto inadeguata nel Giudizio tributario soprattutto per i casi, ormai frequentissimi, di pretese tributarie basate sulle indagini finanziarie riguardanti le operazioni effettuate a titolo personale del Contribuente (quindi al di fuori dall'esercizio di una attività di impresa o libero-professionale) o dei Suoi familiari (coniuge, figli, genitori e/o suoceri) i quali, non soggiacendo ad alcun obbligo di conservazione documentale, sono costretti a defatiganti ed interminabili "suppliche" presso le varie banche che, per le ragioni più disparate (fusioni, scissioni, variazioni procedurali od altro), rilasciano la copia della relativa documentazione (estratti conto, copie fronte retro degli assegni, distinte bancarie, ...) in tempi biblici ed a costi esagerati; spesso addirittura non rilasciano nulla, costringendo il malcapitato ad avanzare una richiesta istruttoria al Giudice (discrezionalmente valutabile) con inevitabile prolungamento dei tempi processuali necessari per arrivare alla Sentenza. In queste situazioni pertanto qualunque termine di durata della sospensione risulterebbe inadatto e provocherebbe effetti inqui e devastanti in capo ai Contribuenti che non avrebbero alcuna possibilità di sottrarsi al pagamento di quanto intimato (generalmente la metà dei maggiori tributi accertati aumentati degli interessi maturati; eccezionalmente l'intero ammontare dei tributi aumentato dellgli interessi e l'intero ammontare delle sanzioni irrogate) anche nei casi di evidente sproporzione o di carichi debitori esagerati (magari perché derivanti dalla applicazione di mere presunzioni legali)!
E' difficile immaginare che il Legislatore non conosca di queste situazioni aberranti (più frequenti di quanto si possa imaginare!), ma un dato comunque è certo: l'efficacia esecutiva immediata dell'accertamento fiscale si basa sul principio del "solve et repete" (intanto paga, poi semmai ti restituisco l'indebito!) che è stato bandito da anni dal nostro ordinamento tributario (cfr. C. Cost., Sent. 21/1961) e che tuttavia da altrettanti anni è ritornato prepotentemente alla ribalta mascherato da riscossione temporalmente frazionata in pendenza di Giudizio (un "solve et repete" parziale, ma sempre di "solve et repete" si tratta). In un vero Stato di diritto che pretende dai Cittadni il rispetto delle regole, l'unico atto di coraggio giuridicamente apprezzabile è dunque solo quello di eliminare in radice l'esecutività dell'avviso di accertamento in pendenza di ricorso e di rimettere nelle mani del Giudice la legittimità e la fondatezza della pretesa adoperandosi per favorire un processo agile e veloce. L'attuale sistema, con o senza la limitazione della sospendibilità della riscossione della pretesa, costituisce una vera e propria prevaricazione dei diritti del Contribuente (che dovrebbe essere fedele fino a prova contraria) ed un atto di sfiducia verso gli organi Giudicanti. In ogni caso, è di certo un grave ostacolo al perseguimento del tanto auspicato obiettivo del raggiungimento della lealtà e della trasparenza da parte dei propri Cittadini.
Modilaut

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