venerdì 26 ottobre 2012

Premi di produttività ai Dirigenti della C.C.I.A.A. di Macerata

In questi giorni la stampa locale ha dato ampio risalto alla questione dei premi di produttività conseguiti dai Dirigenti della C.C.I.A.A. di Macerata. 
Con tutto il dovuto rispetto per il lavoro svolto da Coloro che hanno beneficiato del premio, è comunque inevitabile domandarsi come la Gente possa capacitarsene quando si reca presso gli Uffici della Camera di Commercio e trova il portone chiuso perché il pubblico viene ricevuto solo nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9:15 alle ore 15:00 ed il Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 
Chi arriva in Città partendo dai vari Paesi della Provincia cerca di organizzare i giri per i vari Uffici e di assolvere ad una serie di incombenze che mal si conciliano con le aperture "a singhiozzo"; per rimanere al tema, basta pensare che gli Uffici della Camera di Commercio rimangono chiusi al pubblico addirittura il Mercoledì, proprio quando in Città c'è mercato e molte Persone da fuori ne approfittano. 
In ogni caso, siccome il tempo è prezioso per tutti (specialmente per i Lavoratori Autonomi), l'apertura discontinua degli Uffici pubblici non è certamente compatibile con una razionale organizzazione degli impegni di lavoro e perciò non c'è da meravigliarsi se poi vengono espresse perplessità sui premi in questione, nonostante la loro legittimità e meritevolezza. 
Modilaut

mercoledì 17 ottobre 2012

Deduzioni per l'auto irragionevolmente limitate



Pur di incrementare il gettito questo Governo, come quelli precedenti, si presta ad manovre che sconfinano nel sopruso fiscale alimentando impunemente la già grave situazione di congiuntura con l’effetto di esporre le Imprese ed i Lavoratori Autonomi a maggiori oneri tributari e nel contempo di minarne la già compromessa competitività: nei fatti il Premier Monti “predica bene, ma razzola male” perché, nonostante i proclami rassicuranti e la propaganda incoraggiante, continua a spingerci nel baratro. L’ulteriore intervento sulla deducibilità delle spese relative alle autovetture strumentali ne costituisce un ennesimo esempio.
Il regime attuale prevede che può essere dedotto un ammontare pari al solo 40% della quota di ammortamento (calcolata senza superare il valore massimo di 18.076,00 che è già di per sé uno sbarramento illogico ed assurdo) e delle spese di gestione (bollo, assicurazione, manutenzioni, carburante, …): la ratio di questo trattamento speciale risiede nella presunzione che l’autovettura viene utilizzata sia per assolvere alle esigenze lavorative, sia per esigenze personali, anche indipendentemente dalla sua destinazione strumentale eventualmente esclusiva; siccome sarebbe estremamente complicato, se non addirittura impossibile, stabilire quanta parte della spesa è riferita all’attività e comunque si potrebbe prestare a facili elusioni, la deduzione è stata forfetizzata nella misura del 40% (fino al 2006 tale promiscuità era individuata nella misura del 50%). E’ molto improbabile che, dedicando al lavoro almeno 5 giorni su 7, si possa astrattamente ritenere congruo un utilizzo dell’autovettura per scopi privati inferiore al 50%, ma nell’incertezza il sistema del fifty fifty è almeno un criterio convenzionale generalmente accettato e riconosciuto.
La riforma Fornero, per finanziare gli oneri derivanti dalla nuova normativa sul lavoro dipendente ed assimilato, dal 2013 aveva già previsto la riduzione della deduzione al 27,50% senza alcun fondamento logico e nemmeno ragionevole; la differenza del 12,50% ovviamente avrebbe appesantito ingiustamente il prelievo fiscale a carico delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi ed influito negativamente sulla loro competitività. Con la Legge di Stabilità in corso di approvazione il Governo ha ora ulteriormente eroso la deduzione riducendola al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2013 (???) andando ad aggravare ulteriormente la situazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi che accuseranno un aggravio complessivo pari addirittura al 20%, ma (come si dice) “i soldi degli altri non valgono mai niente” e perciò in regime di emergenza finanziaria tutto è possibile … tanto, alla fine, nessuno protesta mai! A questo punto si impone però una verifica di congruità: l’auto è indubbiamente uno strumento essenziale ed indispensabile per qualunque attività imprenditoriale o professionale e, considerato il tempo che normalmente occupa, può essere logico e ragionevole presumere che solo il 20% (o il 27,50%) delle relative spese siano verosimilmente riconducibili all’esercizio di quella stessa attività di Impresa o di Lavoro Autonomo?
Se si potesse disporre di una “auto blu” (come chi vara certe norme), non bisognerebbe utilizzare quella personale e non si potrebbe neppure vantare alcuna deduzione, ma dovendo necessariamente utilizzare l’auto propria si deve necessariamente considerare quanto incide il relativo costo nell’esercizio dell’attività. Considerando impraticabile l’adozione di un criterio di tipo personalizzato e dovendo perciò ricorrere a valutazioni generali ed astratte, si può ipotizzare la seguente situazione: ogni settimana è formata da n. 168 ore (giorni 7 x ore 24) e comprende generalmente n. 56 ore (giorni 7 x ore 8) dedicate al riposo notturno; delle n. 112 ore che rimangono almeno n. 40 ore (anche se mai si scende al di sotto delle n. 60 ore settimanali) vengono dedicate al lavoro; l’incidenza del tempo dedicato al lavoro imprenditoriale o professionale (n. 40-60 ore settimanali) su quello effettivamente disponibile (n. 112 ore = n. 168 ore totali – n. 56 ore di riposo notturno) è perciò del 36-54% con una media di almeno il 45%. Di conseguenza, se si volesse stimare una soglia di deduzione compatibile con la situazione di chi gestisce una attività di Impresa o di Lavoro Autonomo non si potrebbe mai scendere al di sotto del 45%; l’originaria soglia del 50% basata sulla valutazione equilibrata dell’inestimabile era perciò perfettamente congrua e coerente.
Ciò dimostra l‘assoluta illogicità ed irragionevolezza della riduzione della deduzione fiscale riguardante le spese dell’auto e la sua natura clamorosamente impositiva discriminatoria e perfino persecutoria in danno di uno specifico comparto economico formato dalle Imprese e dai Lavoratori Autonomi. La pressione fiscale si può infatti aumentare sia incrementando le aliquote delle imposte, sia riducendo le spese deducibili; nel primo caso, essa si distribuisce indistintamente su tutti i Contribuenti; nel secondo caso invece penalizza soltanto quella categoria di Contribuenti formata dai cd. “lavoratori indipendenti” …, ma tanto sono tutti evasori e perciò chissenefrega!
Modilaut

venerdì 5 ottobre 2012

Intese Fisco/Professionisti per la mediazione tributaria

Sono ormai piuttosto numerosi i patti sottoscritti dal Fisco con i vari Ordini e Collegi Professionali per gestire le controversie tributarie nella fase della cd. “mediazione” preventiva obbligatoria davanti allo Stesso Ufficio finanziario introdotta dall’art. 39 c. 9 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011 (in internet basta cercare con “agenzia entrate protocollo mediazione” per averne una panoramica completa): essi si sostanziano in reciproci impegni di collaborazione per <<… assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione …>> che lasciano a dir poco sbigottiti:
  • da un lato, gli organi rappresentativi dei Professionisti dovrebbero <<… organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione …[e]... sensibilizzare i propri iscritti a: 1) evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell’istituto; … 3) partecipare in modo collaborativo al contraddittorio con l’Ufficio al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente>>;
  • dall’altro, il Fisco dovrebbe <<… 1) esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione; … 3) accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti …; 6) promuovere … l’eventuale contraddittorio partecipandovi in modo collaborativo al fine di al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuent; … 10) nell’ipotesi di esito negativo … redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego>>.
Ci vuole un accordo scritto per fare ciò che rientra nelle prerogative e nelle responsabilità di ogni Professionista quando assiste e difende i propri Clienti e nei doveri della Pubblica Amministrazione quando si relaziona con i Cittadini? Chi stabilisce che il patto è stato violato? Quali sono i parametri valutativi? Che succede quando il patto viene violato? Non è dato sapere!
Il protocollo in questione ha il sapore di una ennesima beffa sia per i Contribuenti che per i Professionisti che debbono assisterli e difenderli:
a) la mediazione obbligatoria non può essere il terreno dove il Professionista scende a compromessi con la Sua coscienza per aderire alle proposte del Fisco liberamente formulate nell’ambito di un contraddittorio davanti ad un organismo che non garantisce nessuna terzietà (è formato da operatori dello stesso Ufficio finanziario procedente), nessun disinteresse (gli operatori beneficiano di trattamenti economici incentivanti) e nessuna imparzialità (l’interesse degli operatori è solo quello di assicurare rapidamente il maggior gettito per l’Erario);
b) i contenuti del protocollo contengono ovvietà disarmanti che in un qualunque Stato di diritto non richiederebbero la sottoscrizione di nessun patto col Fisco perché
  • il Professionista che difende il Contribuente è obbligato per legge ad esperire il procedimento di reclamo/mediazione a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non può ignorare la nuova procedura in quanto abituato ad aggiornarsi quotidianamente ed è responsabile anche patrimonialmente dei propri eventuali errori,
  • l’Ufficio finanziario ha il dovere giuridico di esaminare rapidamente le sollecitazioni che provengono dai Contribuenti, comprenderne le ragioni di doglianza, sospendere nelle more l’esecuzione degli atti reclamati, annullare quelli viziati o ridimensionare le pretese esagerate, così come imposto dai principi costituzionali del buon andamento, dell’imparzialità e della capacità contributiva, senza bisogno di sottoscrivere patti di alcun genere;
c) non esiste alcuna parità di ruoli nel contraddittorio della mediazione e nell’esercizio delle prerogative spettanti alle Parti contrapposte, perché l’ultima parola (quella decisiva) spetta sempre e solo all’Ufficio finanziario il quale sa bene che, a conti fatti, al Contribuente conviene pagare il “pizzo legale” (anche ingiusto) piuttosto che anticipare i costi del processo (mai completamente ristorati dalla eventuale condanna alle spese da parte del Giudice e comunque normalmente riguardanti almeno due gradi di Giudizio) ed assoggettarsi alla riscossione provvisoria in corso di causa (con gli attuali accertamenti immediatamente esecutivi infatti il Fisco riscuote intanto un terzo dei maggiori tributi accertati secondo il principio del solve et repete).
Nel delineato contesto enfatizzare le <<… opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione …>> e la partecipazione del Professionista <<… in modo collaborativo …>> significa solo tentare di indurlo ad assecondare le proposte mediative degli Uffici finanziari per evitare di rivolgersi al Giudice nell’interesse dei propri Clienti anche quando sanno di aver ragione o di poter sperare in una maggiore riduzione della pretesa. Di conseguenza, la mediazione obbligatoria costituisce soltanto un ulteriore pretesto per costringere i Contribuenti ed i loro Professionisti a valutare l’opportunità di pagare per chiudere in fretta piuttosto che affidarsi ai tempi ed alle incertezze della Giustizia tributaria: l’ennesimo sopruso a danno delle tasche dei Contribuenti e della reputazione dei Professionisti che debbono assisterli e difenderli (cfr. “http://www.soslavoratoriautonomi.blogspot.it/2011/07/mediazione-obbligatoria-anche-per-le.html” e "http://www.chicago-blog.it/2012/06/04/giudizio-tributario-qualche-proposta-utile/") perpetrato con l’obbligo di anticipare pre-giudizialmente le strategie difensive e di sottomettersi alle offerte più o meno allettanti dell’Ufficio finanziario per evitare di pretendere Giustizia e per consentire al Fisco di acquisire la certezza statistica della propensione all’evasione degli italiani (ogni mediazione conclusa positivamente è un successo del Fisco e una corrispondente ammissione di infedeltà del Contribuente)!
Modilaut