lunedì 18 luglio 2011

La nuova tassa sul processo tributario: un inaccettabile balzello.

La manovra finanziaria estiva 2011 (D.L. 98/2011) ha introdotto il Contributo Unificato per le Spese di Giustizia anche nel processo tributario  (art. 36 c. 7 lett. t): il Contribuente che vorrà impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale una pretesa tributaria ritenuta ingiusta oppure che vorrà appellare davanti alla Commissione Tributaria Regionale una Sentenza sfavorevole dovrà pagare una vera e propria tassa d’ingresso iniqua, determinata per fasce di valore della controversia, in sostituzione delle previgenti più gestibili marche da bollo.
Innanzitutto è assurdo lo scopo perseguito dal Governo e cioè scoraggiare il Contribuente dall’intraprendere il contenzioso tributario. La “Giustizia” infatti è un diritto inviolabile del Cittadino e lo Stato deve garantirla a qualunque costo, senza “prezzolarne” l’esercizio e senza scoraggiarne l’accesso, specialmente quando si tratta di resistere ad una pretesa ingiusta che proviene da una Pubblica Amministrazione e ancor più quando proviene da quella fiscale; in questi casi infatti non si può scegliere (come nel caso dell’azione civile) se andare in Giudizio o meno perché, per evitare che la pretesa diventi irrimediabilmente definitiva ed inoppugnabile, "si deve" proporre ricorso al Giudice. Di conseguenza, quando il Contribuente si vede costretto a difendersi davanti alla Commissione Tributaria contro l’Amministrazione finanziaria, oltre a sostenere il costo del Professionista che lo assiste e a versare immediatamente un terzo dei maggiori tributi (art. 15 del D.P.R. 602/1973 siccome appena modificato dall’art. 7 c. 2-quinquies del D.L. 70/2011) con gli accertamenti immediatamente esecutivi (art. 29 c. 1 del D.L. 78/2010), dovrà anche (prima di cominciare) pagare una tassa di accesso al processo, tanto più elevata quanto più alto è il valore della controversia.
Altro che scoraggiare la litigiosità fiscale dei Contribuenti! In questo modo il contenzioso tributario diventa un “lusso, una prerogativa riservata ai soli Contribuenti più ricchi e negata, di fatto, agli Altri!!! Il ché è a dir poco sconcertante. A parità di condizioni infatti, il nuovo balzello anticipato finirà per gravare in maniera maggiormente incisiva e pesante sui Contribuenti economicamente più deboli; l’esercizio del diritto di difesa necessario per resistere alle pretese del Fisco sarà così assai più difficoltoso per alcuni Contribuenti rispetto ad altri e si genereranno perciò inevitabili e pericolose situazioni discriminatorie. Il processo tributario era molto più sostenibile con l’Imposta di Bollo (€ 14,62 per ogni quattro facciate scritte o comunque per ogni cento righe scritte – artt. 5 e 9 del D.P.R. 642/1993, nonché art. 20 c, 1-bis  della Tariffa  Parte I ivi allegata) che mediamente si manteneva entro un limite massimo di una decina di marche con un costo non superiore ad € 146,20; con la novella normativa invece, solo le controversie di valore fino a € 25.000,00 scontano un contributo unificato inferiore a quella soglia, per ché  a partire da quelle di valore superiore ad € 25.000,00 la misura sale ad € 250,00 fino ad arrivare addirittura ad € 1.500,00 per quelle di valore oltre € 200.000,00). 
Nulla quaestio se la litigiosità giudiziale dipendesse da una iniziativa unilaterale del Contribuente; in materia tributaria si tratta però di una scelta obbligata per resistere giudizialmente ad una pretesa immediatamente esecutiva proveniente dall’Amministrazione finanziaria che è il vero “attore” processuale in senso sostanziale e che è libera di determinarne il quantum! Il ché è ancor più grave ed aberrante se si considera che i Suoi Uffici periferici, titolari del potere di accertamento nei confronti del Contribuenti, hanno un budget  annuale da rispettare, debbono raggiungere un determinato quantitativo di recuperi impositivi e spartiscono al Loro interno specifici incentivi calcolati sulle somme riscosse. Tradotto in soldoni, significa che gli Uffici finanziari, i quali avevano già tutto l’interesse a far lievitare quanto più possibile le pretese verso i Contribuenti abusando spessissimo delle più varie ed assurde presunzioni legali, adesso hanno un motivo in più per aumentare le loro pretese: esporre i Contribuenti che vogliono resistere in Giudizio a pagare il Contributo Unificato per le spese di Giustizia che andrà ad incrementare a titolo definitivo ed anticipato le casse dello Stato! Tanto per voler esemplificare attingendo all’esperienza di un precedente già verificatosi, l’introduzione del contributo aggiuntivo di € 168,00 per l’iscrizione a ruolo dei ricorsi davanti alla Corte d Cassazione (art. 67 c. 3 lett. a) della L. 69/2009), considerata la mole degli atti che annualmente Le pervengono, ha comportato per lo Stato un incasso approssimativo di € 5.000.000,00 l’anno!!!
Come è facile immaginare dunque, la materia tributaria sarà un terreno fertile per far germinare tante belle tasse di ingesso al processo tributario che potranno confidare sulla elevata propensione degli Uffici finanziari a far lievitare le loro pretese affidandosi alle numerose presunzioni legali o alle varie opportunità pseudo-induttive offerte dalla normativa fiscale e predisposte ad hoc da un Legislatore eufemisticamente scellerato.
Modilaut

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