martedì 19 luglio 2011

Giù le mani dalla presunzione legale "prelevamenti = ricavi/compensi"


Una delle norme più interessanti ed attese che ha fatto capolino nelle ultime bozze della Manovra finanziaria estiva 2011 era l’abolizione della presunzione legale “prelevamento = ricavo/compenso” nell’ambito delle indagini finanziarie:  … sono … posti come ricavi o compensi a base delle  … rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario …, i prelevamenti …” risultanti dai conti bancari, postali e finanziari in genere (art. 32 c. 1 n. 2 del D.P.R. 600/1973). In sostanza, anche se la provenienza di tutti i versamenti effettuati nei propri conti personali e di tutte le risorse finanziarie disponibili dovesse essere ineccepibile, tutti i prelevamenti comunque effettuati (per contanti o con assegno) vengono considerati dal Fisco come compensi o ricavi “in nero” a meno che il malcapitato Contribuente non indichi (e, nella prassi, non dimostri documentalmente) a chi ha dato quei soldi!
A raccontarlo, nessuno ci crede … tanto è assurdo ed inconcepibile; eppure questa è una norma che consente recuperi incredibili di materia imponibile completamente inventata! Non solo: perfino la Corte Costituzionale l’ha considerata legittima con una pronuncia che, come minimo, fa accapponare la pelle: <<… una presunzione siffatta non appare … lesiva del canone di ragionevolezza … non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari … siano stati destinati all’esercizio dell’attività … e siano quindi … considerati in termini di reddito imponibile …>> (Sent. 225/2005). Sic! 
In un ambito come quello della prova presuntiva, dove bisogna affidarsi al criterio della elevata probabilità che dato un fatto certo (prelevamento dal conto) possa verosimilmente desumersi un elemento sconosciuto (ricavo o compenso in nero) secondo il canone dell'id quod plerumque accidit i Giudici della Corte Costituzionale si sono espressi in termini di “non manifesta arbitrarietà dell’ipotesi”!?! Se questo potesse davvero essere il criterio valutativo utilizzabile in materia, allora non sarebbe neppure manifestamente arbitrario ipotizzare che Quegli Stessi Giudici, prima di riunirsi, avevano ecceduto in qualche brindisi!!!
Comunque, nella bozza del Decreto relativo alla Manovra estiva diffusa nei primissimi giorni di Luglio era stato stabilito che <<all’art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel primo comma, n. 2), le parole “i prelevamenti o” sono eliminate>> (art. 16). Evviva! Un gravissimo sopruso normativo era stato finalmente spazzato via! Manco per niente: l'abrogazione è durata solo lo spazio di qualche giorno, perché già nella stesura definitiva sottoposta al vaglio del Capo dello Stato prima del varo era già sparita (ne era stata però introdotta un’altra che serviva per risolvere un grosso problema in una importante causa civile, anch’essa stralciata subito dopo per decenza). 
Evidentemente qualcuno ha fatto due conti ed ha stimato che l’abrogazione della presunzione “prelevamento non giustificato = ricavo/compenso” avrebbe comportato una perdita di gettito da accertamento bancario troppo elevata e perciò l’ha fatta rimuovere. Così gli Uffici finanziari potranno continuare ad approfittare di questa  gallina dalle uova d’oro” che consente Loro di inventare maggiori redditi fittizi in capo ai Contribuenti, abusando lecitamente della presunzione legale apprestata da un Legislatore eufemisticamente esuberante.
La beffa non è finita qui, perché è stata anche ampliata la platea dei soggetti che dovranno fornire il dettaglio delle operazioni finanziarie compiute dai Contribuenti da assoggettare poi alla presunzione legale “prelevamento non giustificato = ricavo/compenso” (oltre a quella “versamento/pagamento non giustificato = ricavo/compenso”): agli originari soggetti banche, poste,  intermediari finanziari e fiduciarie sono stati infatti aggiunti anche le “società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie (art. 23 , commi 24÷26 del D.L. 98/2011) cosicché anche i pagamenti dei vari premi relativi alle polizze di investimento (se non saranno adeguatamente giustificate le risorse utilizzate) e le riscossioni delle somme maturate alla scadenza (se non sarà giustificato l’impiego) diventeranno facili pretesti per presumere ingiustamente ricavi o compensi "in nero"
L’inquisizione fiscale continua in barba ai diritti fondamentali dei Cittadini, sempre più sudditi!
Modilaut

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