lunedì 4 giugno 2012

Contenzioso tributario: un'occasione per qualche giusta modifica.

Il Ministro della Giustizia avrebbe elaborato una serie di misure per accorciare la durata dei processi civili limitando l'accessibilità ai gradi di appello e di legittimità per evitare che i diritti di impugnazione delle Sentenze  vengano abusati da parte dei contendenti.
L'occasione è dunque propizia per affrontare anche la questione del decongestionamento del contenzioso tributario nell'ambito del quale il diritto di impugnazione viene molto spesso abusato da parte dell'Amministrazione Finanziaria: anche se vige il principio della soccombenza per cui chi perde dovrebbe pagare le spese sostenute dalla controparte, i soldi infatti sono sempre quelli presi dai Contribuenti (mica vengono prelevati dalle tasche degli Impiegati o dei Funzionari o dei Dirigenti degli Uffici periferici che autorizzano o decidono gli appelli davanti alle Commissioni Tributarie Regionali o i ricorsi davanti alla Corte di Cassazione!); d'altra parte, l'esperienza giudiziale di questi ultimi otto anni dimostra che, soprattutto la Corte di Cassazione, trova spesso il pretesto per dare ragione al Fisco, anche ribaltando indirizzi da tempo consolidati. "A pensar male ... si fa peccato", ma è un dato di fatto che l'Agenzia delle Entrate (controparte dei Contribuenti nei Giudizi tributari) è la longa manus che serve al Governo anche per recuperare le risorse finanziarie con cui il Ministero preposto provvede a pagare gli stipendi ai Magistrati (quelli di Cassazione si collocano intorno ad € 15.000,00 al mese). Sic!
Ecco allora qualche suggerimento per il Ministro della Giustizia che certamente produce una rilevante riduzione del contenzioso tributario giudiziale:
  • introduzione di una forma di acquiescenza agevolata per le Sentenze delle Commissione Tributarie sfavorevoli ai Contribuenti che preveda la riduzione delle sanzioni al 40% per quelle Provinciali ed al 60% per quelle Regionali (in questo modo i Contribuenti possono avere un interesse apprezzabile a non proseguire oltre nel Giudizio);
  • introduzione del divieto di appello per gli Uffici finanziari contro le Sentenze che si pronunciano sulla nullità degli atti impositivi impugnati o sul merito, conservando il diritto di opposizione nei gradi superiori solo per le questioni di puro diritto riguardanti l'interpretazione delle norme tributarie; gli Uffici finanziari esercitano infatti una potestà accertativa nei confronti del Contribuenti e perciò la pretesa deve essere valida e sufficientemente fondata sin dal momento in cui viene notificata al destinatario; diversamente, non può essere il Contribuente a patirne le conseguenze sostenendo gli oneri ed i costi delle impugnazioni avversarie, ma deve essere il Responsabile del Procedimento ad assumersi la responsabilità anche patrimoniale per il danno arrecato all'Erario nell'aver esercitato male la potestà accertativa;
  • introduzione del principio che, in caso di soccombenza dell'Ufficio finanziario, al pagamento della condanna alle spese contribuisca almeno per il 30% il Responsabile del Procedimento in solido con il Suo diretto Superiore e col Dirigente dell'Ufficio medesimo in parti egualmente ripartite (1/3 ciascuno); almeno una parte non simbolica dei soldi necessari deve infatti provenire dalle tasche di chi ha ingiustamente provocato o perseverato nel contenzioso sfavorevole per l'Erario.
Già che c'è, il Ministro potrebbe inoltre apportare qualche altra utile modifica al contenzioso tributario per favorire la definizione stragiudiziale delle controversie, ristabilire la parità processuale fra le Parti ed eliminare oneri inutilmente iniqui e dispendiosi a carico dei Contribuenti:
  • re-introduzione delle originarie riduzioni del 25% per l'acquiescenza alla pretesa impositiva o sanzionatoria e per le definizioni mediante la procedura dell'accertamento con adesione;
  • eliminazione del reclamo obbligatorio che non garantisce alcuna imparzialità per assoluta mancanza di terzietà rispetto all'Ufficio procedente, costituisce solo una insidia procedimentale per i Contribuenti, offre una opportunità in più agli Uffici periferici per tentare di introitare un quid aggiuntivo (comunque conveniente per il Contribuente che approfitta della riduzione delle sanzioni ed utile all'Operatore che si guadagna il trattamento incentivante o lo fa guadagnare al Suo Superiore), limita l'esercizio del diritto di difesa per ciò che dipende dalla scelta della migliore strategia processuale, aumenta i costi per l'assistenza e la difesa che dovrà gestire anche la fase pre-giudiziale oltre a quella giudiziale;
  • eliminazione del divieto della prova testimoniale nel processo tributario per provare fatti e circostanze rilevanti per la decisione in quelle situazioni in cui gli accertamenti si basano sulle presunzioni ed il Contribuente non ha l'obbligo di istituire e tenere la documentazione contabile e fiscale.
Si tratta di modifiche semplici, giuste ed utili sia per ristabilire un rapporto più giusto ed equilibrato fra i Contribuenti e gli Uffici finanziari, sia per velocizzare l'iter contenzioso in materia tributaria, sia per decongestionare le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione dall'ingente carico tributario che, nella situazione attuale, è inevitabilmente destinato a crescere sempre di più ... nonostante tutto.
Modilaut

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