giovedì 31 maggio 2012

"Lettere di cortesia" dal Fisco

Stanno arrivando proprio in questi giorni ai Contribuenti alcune lettere con cui l'Agenzia delle Entrate comunica le anomalie riscontrate fra le dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo d'imposta 2010 ed i dati presenti nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria: si tratta di ben 300.000 informative per avvertire del rischio di incorrere in accertamenti sintetici sulla base dell'equazione "tot speso nell'anno = tot guadagnato nel medesimo anno" con una tolleranza fino al +20% rispetto al reddito dichiarato (se nel 2010 è stato dichiarato un reddito complessivo di € 25.000,000 non si deve aver speso più di € 30.000,00 altrimenti son dolori!).
E' l'effetto dell'applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973 (così come risultante dalle "intelligenti" modifiche introdotte dall'art. 22 c. 1 del D.L. 78/2011) secondo cui "l'ufficio ... può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta ..." (comma 4) "... a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato" (comma 6).
Il problema è che il Fisco considera spese fiscalmente rilevanti anche quelle relative ad acquisti importanti come una unità immobiliare (abitazione, studio, garage, terreno, lotto edificabile, ...) o un'autovettura o altro più propriamente riconducibile ad un investimento del quale il Fisco ha avuto notizia; sono coinvolte dunque perfino quelle spese per le quali, di solito, vengono impiegati risparmi familiari accumulati nel tempo e che dunque normalmente non vengono effettuate con redditi guadagnati nello stesso anno ... e non ci vuole una grande intelligenza per capirlo (oltretutto sarebbe anche facile verificare la compatibilità dell'acquisto con la storia tributaria pluriennale del Contribuente e dei Suoi Familiari, perché l'elaborazione elettronica dei dai riferibili a ciascun codice fiscale interessato impiegherebbe un istante ad effettuare la stima).
Niente paura: il Contribuente è comunque tutelato perché sempre l'art. 38 in questione a "... salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile" (comma 4); come al solito, il Fisco presume l'evasione e il Contribuente deve dimostrare il contrario!
Ciò significa che, per poter dimostrare l'impiego dei risparmi pluriennali, bisogna produrre all'Ufficio finanziario gli estratti conto bancari o postali e qui si amplifica il rischio del peggiore degli accertamenti (quello finanziario), perché si offre al solerte operatore tributario (interessato a raggiungere il budget annuale ed a far conseguire ai suoi superiori i trattamenti incentivanti) il pretesto per applicare le norme vessatorie contenute nell'art. 32 c. 1 n. 2 del D.P.R. 600/1973 in base alle quali i "versamenti" in conto non giustificati da una idonea documentazione che ne dimostri l'avvenuta tassazione o l'intassabilità si considerano ricavi o compensi evasi da recuperare e, fatto ancor più grave, anche i "prelevamenti" dagli stessi conti per i quali non si è in grado di indicare i beneficiari si considerano ricavi o compensi evasi da recuperare; si tratta di presunzioni legali (cioè stabilite dalla legge) che rovesciano sul Contribuente (evasore fino a prova contraria) l'onere di dimostrare la irrilevanza fiscale di quei movimenti e, se non ci dovesse riuscire, finirà nel calderone degli infedeli finiti giustamente nella rete della lotta all'evasione e magari dovrà dire addio all'acquisto effettuato con i sacrifici di anni.
La preordinata malafede del Fisco traspare dalle conclusioni della lettera inviata ai Contribuenti: <<... nel caso in cui non fosse in grado di dimostrare la compatibilità delle spese sostenute con il redito dichiarato, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere all'accertamento sintetico del reddito complessivo; le suggeriamo quindi di considerare con attenzione questa comunicazione e le opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale; la invitiamo a considerare il contenuto di questa comunicazione anche ai fini della dichiarazione 2012 (periodo d'imposta 2011), valutando la compatibilità delle spese effettuate lo scorso anno con il reddito complessivo da dichiarare ...>>.
Capito? "A buon intenditor ... poche parole": da questo momento in poi è meglio spendere il meno possibile ed evitare per il futuro di effettuare acquisti importanti (case, terreni, automobili, ...) per non rischiare di essere travolti dal rigore della lotta all'evasione. Così questo Stato pensa di favorire la crescita e lo sviluppo dell'economia!
Modilaut

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