I Cittadini di questo
strano Paese debbono averla combinata davvero grossa se lo Stato si fida così
poco di Loro da considerarli pregiudizialmente dei “poco di buono” ed i Suoi apparati non perdono occasione per
dimostrarlo, specie quando si tratta della materia tributaria nel cui ambito
siamo considerati tutti “evasori
fino a prova contraria”! Una recentissima Sentenza della Sezione
Penale della Corte di Cassazione sembra ribadire questo pregiudizio ed appare
particolarmente emblematica.
Si verte in tema di “sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente” (art. 321 c. 2 c.p.p.), utilizzato nel corso del
procedimento penale per anticipare gli effetti cautelari di una eventuale
futura sentenza di condanna che dovesse accertare la sussistenza di una ipotesi
di reato a carico dell’indagato/imputato; la Finanziaria 2008 ha
sostanzialmente esteso l’applicabilità di questo istituto anche a taluni reati
tributari (dichiarazione omessa o infedele per importi superiori ad una
determinata soglia, dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per
operazioni inesistenti, omessi versamenti di ritenute fiscali o di iva o
indebite compensazioni tributarie per importi superiori a determinate soglie);
fin qui nulla quaestio, visto anche il disvalore economico-sociale degli
illeciti tributari “veri”.
Del resto, il presupposto dell’applicazione della particolare misura
cautelativa risiede normalmente nella sussistenza del fumus commissi delicti e cioè nella presenza di elementi
particolarmente incisivi da cui si possa ragionevolmente presumere la
sussistenza in concreto dell’illecito penale ipotizzato: non un semplice
sospetto dunque, ma una rilevante probabilità che il crimine si sia stato
effettivamente commesso.
In tal senso si è più
volte espressa la Giurisprudenza di legittimità: <<… la verifica del Giudice del
riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza
dell’accusa …, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, … deve
rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e
la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la
congruenza dell’ipotesi di reato prospettato rispetto ai fatti cui si riferisce
la misura cautelare reale …; … il compendio probatorio, se non deve avere la
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesta per l’applicazione delle
misure cautelari personali, … non può essere del tutto assente e deve configurarsi
quale prospettazione da parte del Pubblico Ministero dell’esistenza di concreti
elementi per riferire il reato alla persona dell’indagato …>>
(Sent. n. 31155/2013, con vari riferimenti ad altre pronunce). Si tratta
peraltro di un orientamento preesistente e diffusamente condiviso, tant’è che
era stato anche menzionato in occasione dell’Incontro di Studi sul tema “Laboratorio su problematiche
e prassi in tema di misure cautelari” tenutosi a Roma il
12-12.12.201 a cura del Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito dei
lavori della Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale: in quella
occasione, dopo aver precisato che la verifica del fumus <<… non
può essere limitata a un giudizio di astratta configurabilità del reato, ma
deve tener conto delle concrete emergenze processuali …>>, veniva
riportato lo stralcio di una pronuncia di legittimità (Sent. n. 38411/2010) la
quale considerava errato che il Tribunale del Riesame potesse limitarsi <<… a
valutare esclusivamente che l’ipotesi dell’accusa non sia manifestamente
infondata …>> e statuiva che <<… il Tribunale del riesame
non può limitarsi alla mera verifica della astratta possibilità di ricondurre
il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzato, ma deve … prendere in
considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze
processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica
accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che
possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del
reato ipotizzato …>>.
Rispetto a questa ben più
equilibrata impostazione della questione, suggerita in sede formativa, con la
recentissima Sentenza n. 36734 del 03.09.2014 la Cassazione sembra adottare
criteri assai meno rigorosi, facilitando in tal modo l’applicazione di uno
strumento che le Procure già utilizzano ormai col ciclostile, senza particolari
remore: ha infatti statuito che <<… in
tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a
dire la astratta sussumibilità di una determinata ipotesi del fatto contestato
…>>; per la verità non sarebbe neanche una novità, perché
esisteva già un identico filone interpretativo (cfr. ad esempio Sent. n.
5656/2014 e Sent. n. 10100/2011). Astraendo dalla fattispecie concreta (i cui
elementi ovviamente non sono noti) e concentrando l’attenzione sulla
statuizione di principio, la decisione appare particolarmente grave, perché
sembra enfatizzare il sospetto più come “sensazione”
del Giudice che come “ponderata
riflessione” sulla effettiva consistenza indiziaria degli elementi
a carico dell’indagato e sul grado di persuasività che essi rappresentano
rispetto all’illecito ipotizzato.
In materia
penal-tributaria tale orientamento giurisprudenziale è ancor più preoccupante
se solo si considera quanti accertamenti di violazioni tributarie penalmente
rilevanti (le soglie quantitative sono state anche abbassate nell’autunno 2011)
scaturiscono dalla applicazione di assurde presunzioni legali o dagli esiti di
discutibili ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni ritenute
(sic!) gravi, precise e concordanti. Si profila dunque vita dura per i
malcapitati che finiscono sotto le grinfie fameliche dei controlli tributari
troppo spesso finalizzati a rincorrere i budget assegnati agli Uffici
finanziari: oltre al danno della riscossione provvisoria in pendenza del
Giudizio tributario secondo la logica del solve et repete infatti, sono esposti
anche alla beffa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca secondo una
medesima logica con conseguenze che potrebbero essere devastanti in un periodo
in cui la sofferenza economico-finanziaria è così diffusa tra i Cittadini e non
accenna ancora a migliorare. Evviva lo Stato di diritto!
Modilaut
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